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Veleno tra i Banchi: Cosa Possono Esigere i Genitori quando l'Amianto si Nasconde nelle Scuole

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Veleno tra i Banchi: Cosa Possono Esigere i Genitori quando l'Amianto si Nasconde nelle Scuole

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Un pericolo silenzioso che persiste nelle aule

L'Italia ha messo al bando l'amianto nel 1992 con la Legge n. 257, ma il divieto di produzione e commercializzazione non ha cancellato automaticamente decenni di utilizzo edilizio. Coperture in eternit, tubature, pannelli isolanti, pavimentazioni in vinile-amianto: questi materiali continuano a trovarsi in una quota significativa del patrimonio scolastico pubblico, soprattutto negli edifici costruiti tra gli anni Cinquanta e gli anni Ottanta del Novecento.

Secondo le rilevazioni periodiche condotte dall'INAIL e dall'Istituto Superiore di Sanità, il censimento completo degli edifici scolastici con presenza accertata o sospetta di materiali contenenti amianto (MCA) è ancora incompleto. Alcune regioni hanno effettuato mappature sistematiche; altre procedono a macchia di leopardo, con ispezioni sporadiche e banche dati lacunose. Il risultato è che molti genitori non sanno — e spesso non vengono informati — che i propri figli trascorrono ore in ambienti potenzialmente a rischio.

Il quadro normativo: chi è responsabile e di cosa

La normativa italiana in materia è articolata e coinvolge più livelli istituzionali. Il Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro) impone al datore di lavoro — che negli istituti scolastici statali è identificato nel dirigente scolastico — l'obbligo di valutare i rischi presenti nell'edificio, inclusa la presenza di MCA. Tuttavia, la responsabilità della manutenzione strutturale e quindi della bonifica ricade sull'ente proprietario dell'immobile: il Comune per le scuole dell'infanzia e primarie, la Provincia o la Città Metropolitana per le scuole secondarie di secondo grado.

Questa divisione di competenze genera spesso una zona grigia in cui dirigente scolastico ed ente locale si rimbalzano la responsabilità, lasciando i problemi irrisolti per anni. La Circolare del Ministero della Sanità n. 45/1986 e il successivo Decreto Ministeriale del 6 settembre 1994 stabiliscono i criteri per la valutazione del rischio e le priorità di intervento, distinguendo tra amianto friabile — quello più pericoloso, che rilascia fibre nell'aria con facilità — e amianto compatto, che presenta rischi minori se in buono stato di conservazione.

A livello europeo, la Direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori dall'esposizione all'amianto rafforza gli obblighi di sorveglianza sanitaria e di informazione, mentre il Piano d'Azione europeo per l'economia circolare e le recenti discussioni nell'ambito del Green Deal europeo spingono verso una revisione al rialzo degli standard di bonifica.

Cosa hanno diritto di sapere i genitori

Il diritto all'informazione ambientale, sancito dal Decreto Legislativo n. 195/2005 in attuazione della Direttiva 2003/4/CE, si applica anche alle scuole. I genitori hanno il diritto di accedere ai documenti di valutazione del rischio amianto redatti dal dirigente scolastico, ai verbali delle ispezioni effettuate dall'ASL o dall'ARPA territoriale, nonché ai piani di manutenzione e bonifica eventualmente predisposti dall'ente locale.

La richiesta può essere presentata formalmente tramite istanza di accesso agli atti ai sensi della Legge n. 241/1990 oppure ricorrendo all'accesso civico generalizzato previsto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 (cosiddetto FOIA italiano). In entrambi i casi, l'amministrazione è tenuta a rispondere entro trenta giorni. Il silenzio o il diniego ingiustificato può essere impugnato davanti al TAR oppure segnalato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'ente.

Le associazioni di genitori riconosciute — i Consigli di Istituto e le rappresentanze nei Consigli di Classe — hanno inoltre titolo per richiedere la convocazione di riunioni straordinarie per discutere la situazione e per inserire la questione all'ordine del giorno degli organi collegiali.

Come agire quando le istituzioni restano inerti

Quando le richieste informali non producono risultati, esistono strumenti legali precisi a disposizione delle famiglie e delle associazioni ambientaliste.

Segnalazione all'ASL e all'ARPA. Le Aziende Sanitarie Locali hanno poteri ispettivi e possono disporre verifiche autonome. Una segnalazione formale, preferibilmente con documentazione fotografica o testimonianze scritte, obbliga l'ASL ad avviare un'istruttoria. L'ARPA può effettuare campionamenti dell'aria per rilevare la concentrazione di fibre di amianto, un dato oggettivo che può fare la differenza in sede giudiziaria.

Esposto alla Procura della Repubblica. Se vi è fondato motivo di ritenere che la presenza di amianto friabile stia esponendo bambini e personale scolastico a un rischio concreto e che le autorità competenti stiano omettendo gli interventi dovuti, è possibile presentare un esposto per i reati di omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.) o, nei casi più gravi, per disastro colposo o lesioni personali colpose.

Ricorso al TAR. Il Tribunale Amministrativo Regionale può essere adito per ottenere l'annullamento di provvedimenti illegittimi o per costringere un'amministrazione inadempiente ad agire attraverso il ricorso per silenzio-inadempimento. I tempi del TAR non sono sempre rapidi, ma la sola instaurazione del procedimento esercita spesso una pressione sufficiente a sbloccare situazioni stagnanti.

Coinvolgimento del Difensore Civico. Dove ancora operativo a livello regionale o provinciale, il Difensore Civico rappresenta uno strumento di mediazione extragiudiziale utile per sollecitare le amministrazioni senza ricorrere immediatamente alla giustizia amministrativa.

Le lacune che il legislatore deve ancora colmare

Nonostante trent'anni di normativa anti-amianto, il sistema presenta lacune strutturali che una legislazione progressista dovrebbe affrontare con urgenza.

In primo luogo, manca un registro nazionale pubblico e aggiornato degli edifici scolastici con presenza di MCA. Le mappature regionali esistenti sono disomogenee, spesso non consultabili online e raramente aggiornate dopo le prime rilevazioni. Un database centralizzato, accessibile a chiunque, consentirebbe ai genitori di verificare in autonomia la situazione della propria scuola.

In secondo luogo, i fondi stanziati per la bonifica degli edifici scolastici rimangono cronicamente insufficienti. I programmi di finanziamento statale — come quelli gestiti attraverso il PNRR o i fondi strutturali europei — hanno previsto risorse per l'efficientamento energetico delle scuole, ma la bonifica dall'amianto è spesso trattata come voce residuale piuttosto che come priorità di salute pubblica.

In terzo luogo, le sanzioni per gli enti inadempienti sono raramente applicate con efficacia. Un sistema di penalità automatiche per i Comuni e le Province che non rispettano i piani di bonifica approvati incentiverebbe comportamenti più responsabili da parte delle amministrazioni locali.

Un diritto ambientale che comincia in classe

La tutela della salute nei luoghi di istruzione non è una questione tecnica riservata agli specialisti: è un diritto fondamentale che si colloca all'incrocio tra il diritto alla salute (art. 32 Cost.), il diritto all'istruzione (art. 34 Cost.) e il principio di precauzione che permea l'intera architettura del diritto ambientale europeo e italiano.

I genitori non sono soggetti passivi di decisioni prese altrove. Sono portatori di interessi legittimi azionabili, di diritti informativi esigibili e di strumenti giuridici concreti per pretendere che lo Stato mantenga le promesse fatte nel 1992 quando decise di mettere al bando una delle sostanze più letali mai immesse nell'edilizia. Conoscere questi strumenti è il presupposto indispensabile per esercitarli.

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